La Polizia Giudiziaria può eseguire accertamenti esplorativi del tasso alcolemico di un conducente di un veicolo, quale, per esempio, il blow test, senza avere l’obbligo di avvertirlo della facoltà di nominare un difensore di fiducia e senza l’obbligo di attendere l’arrivo del difensore nominato.
Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12178/2024 del 29 febbraio – 25 marzo 2024, precisando che l’accertamento con etilometro e gli esami clinici presso le strutture sanitarie previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 186 del Codice della Strada, sono atti di polizia urgenti e indifferibili (articolo 354 comma 3 c.p.p), in quanto il decorso del tempo ne condiziona l’esito, così vanificando le finalità dell’accertamento.
Per tal motivo, l’avviso previsto dall’articolo 114 disp. att. c.p.p. e rivolto al conducente del veicolo, secondo il quale può farsi assistere da un difensore, può essere pretermesso e per lo stesso motivo non sussiste alcun obbligo di attendere il difensore eventualmente nominato.