La suprema Corte di Cassazione ha stabilito che in presenza di un rapporto di natura contrattuale tra medico e paziente, quest’ultimo non ha l’onere di dimostrare l’errore del medico, ma deve dimostrare soltanto che vi sia nesso di causalità tra i danni patiti e rivendicati e la condotta del medico
Con la propria ordinanza n. 5922/2024 del 5 marzo 4024, infatti, il Supremo Collegio ha ribadito che in caso di rivendicazione di un risarcimento del danno conseguente ad un errore medico, laddove sussista un rapporto contrattuale, il paziente danneggiato è chiamato a dimostrare che il danno sia correlato alla prestazione medica ritenuta errata, avvalendosi, a tal fine, anche di presunzioni.
Il medico, viceversa, è chiamato a dimostrare che la propria condotta, nell’esecuzione della prestazione medica, sia stata corretta, ovvero, che l’evento di danno sia conseguenza di un fatto a lui non imputabile.